DETRAZIONI INAIL
Sono infatti inclusi nel nuovo modello OT23 tra gli interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro e garantiscono una riduzione del tasso di premio.
Entro il 31 Dicembre di quest’anno, puoi acquistare un defibrillatore che ti permetterà di ricavare 40 punti sul minimo di 100 richiesti per ottenere l’agevolazione.
“Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei punteggi sia pari almeno a 100”. (Fonte sito INAIL).
L’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita domanda in via telematica, dunque sul sito dell’INAIL, compilando il Modulo OT23 che puoi scaricare CLICCANDO QUI allegando tutta la documentazione probante la richiesta all’Istituto INAIL, entro il termine del 28 febbraio 2021.
Bisogna attestare che l’azienda non rientra tra quelle per cui l’adozione del defibrillatore è obbligatoria per legge. L’impresa, inoltre, deve essere in possesso della ricevuta di acquisto dei DAE e dell’elenco dei partecipanti al corso BLSD.
Ricordiamo che “Ai fini della realizzazione dell’intervento è necessario che almeno un dipendente dell’impresa abbia partecipato a uno specifico corso di formazione nell’anno 2020”.
Come incentivo all’acquisto di un defibrillatore per la tua azienda, AUEXDE propone il NOLEGGIO OPERATIVO con rate mensili contenute calcolate su quotazioni già concorrenziali e compreso formazione BLSD (Basic Life Support early Defibrillation).
DEDUCIBILITÀ DONAZIONI ONLUS
A tutti i contribuenti che abbiano effettuato delle erogazioni liberali, sono riconosciute alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di:
- Detrazioni d’imposta;
- Deduzioni dal reddito imponibile IRPEF.
Gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull’imposta lorda, riducendo l’imposta dovuta dal contribuente. Gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta.
Le donazioni spontanee possono essere in denaro o in natura.
Ad esempio, donare un defibrillatore a un istituto di formazione o a un’associazione di promozione sociale, permette al soggetto donatore (persona fisica o società ed enti) di beneficiare delle detrazioni d’imposta del 19%, 26%, 30% o 35% a seconda delle caratteristiche e della natura dell’ente destinatario della donazione.
La Legge di Bilancio 2020, ha introdotto l’obbligo di tracciabilità per poter usufruire della maggior parte delle detrazioni fiscali. Quindi, per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è necessario presentare ricevuta della donazione, che deve essere effettuata attraverso sistemi di pagamento documentabili (bollettino postale, bonifico bancario, assegno bancario, carta di credito o domiciliazione bancaria).
In alternativa alla detrazione, il contribuente, a fronte dell’erogazione liberale eseguita, può fruire della deduzione dal suo reddito complessivo.
I soggetti beneficiari delle deduzioni sono:
- le persone fisiche soggette all’IRPEF;
- gli enti soggetti all’IRPEG
I beneficiari delle erogazioni liberali sono:
- le Onlus (comprese le Onlus di diritto e le Onlus parziali);
- le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nell’apposito registro nazionale;
- le Fondazioni e le Associazioni riconosciute.
EROGAZIONI PER CONTENERE L'EMERGENZA COVID-19
L’emergenza sanitaria ed economica provocata dal Coronavirus ha attivato una serie di iniziative di raccolte fondi a sostegno del personale sanitario, ma anche e soprattutto raccolte fondi dirette a sostenere i reparti di rianimazione degli ospedali di tutta Italia. Per tutte le somme erogate in risposta a questa iniziativa sono previsteper i soggetti eroganti specifiche agevolazioni fiscali. Vediamo quali sono.
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, il Decreto Cura Italia, ha introdotto una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) nella misura del 30%, per:
- Erogazioni liberali in denaro o in natura;
- Effettuate nel corso del 2020;
- In favore di soggetti determinati per contenere l’emergenza sanitaria ed economica provocata dal Coronavirus.
Possono beneficiare di quest’agevolazione le persone fisiche e gli enti non commerciali.
- Imprenditori individuali;
- Società di persone (snc e sas);
- Società di capitali (srl, spa, sapa);
- Enti commerciali;
- Stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
I soggetti destinatari delle erogazioni sono:
- Stato;
- Regioni;
- Enti locali territoriali;
- Enti o istituzioni pubbliche;
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Per quanto riguarda le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, in denaro o in natura, sono deducibili dal reddito d’impresa in misura piena.
L’erogazione liberale in natura deve risultare da un atto scritto e contenere:
La dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione del valore;
La dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione liberale riguardante l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per l’attività statutaria, ai fini del perseguimento di solidaristiche, di utilità sociale.
Credito d’imposta per spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro e DPI
Recentemente, il “Decreto Liquidità” ha ampliato l’ambito oggettivo della disposizione agevolativa, estendendola anche alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri dispositivi di sicurezza finalizzati a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Sono agevolabili le spese sostenute dagli esercenti attività d’impresa, arte e professione sostenute per:
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio le mascherine chirurgiche, le mascherine Ffp2 e Ffp3, i guanti, le visiere di protezione, gli occhiali protettivi, le tute di protezione e i calzari;
- l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezzavolti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali ad esempio le barriere e i pannelli protettivi;
- l’acquisto di detergenti mani e di disinfettanti.
Viene rimborsato l’acquisto di:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovra scarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici
Le spese dovranno essere state sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data d’invio della domanda di rimborso.
Si tratta si di un rimborso al 100% di spese sostenute, ma con un plafond limitato.
Fonte:
www.altroconsumo.it
www.fiscomania.com
www.agenziaentrate.gov.it